STATUTO SOCIALE – ATLETICA VALSESIA
ATTO COSTITUTIVO
11/12/2000
L’anno duemila, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 20.00 a Borgosesia in Via Piemonte, 57 si sono riuniti i signori:
————— OMISSIS —————
Viene tra i comparenti costituita una federazione non avente scopo di lucro con la denominazione:
ATLETICA VALSESIA
con sede in BORGOSESIA 13011 VC – Frazione Agnona, via Piemonte 57, retta dallo Statuto Sociale che, previa rilettura e vidimazione in calce dei presenti, si allega a questo atto, onde ne formi parte integrante e sostanziale.
A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i signori:
————— OMISSIS —————
Le spese del presente atto e sue dipendenti saranno a carico dell’Associazione.
STATUTO SOCIALE – ATLETICA VALSESIA
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO- COLORI SOCIALI
ARTICOLO 1
E’ costituita l’associazione denominata ATLETICA VALSESIA
con sede in Borgosesia VC – Frazione Agnona, Via Piemonte n. 57.
ARTICOLO 2
L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
L’associazione ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive. ed in particolare la promozione e lo svolgimento dell’atletica leggera attraverso la formazione, la preparazione tecnica, e la partecipazione a Campionati ed a manifestazioni agonistiche, nel quadro, con le finalità. e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione e dei suoi Organi.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 3
I colori sociali sono rosso-azzurro-verde su fondo bianco.
ARTICOLO 4
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 5
II patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da pane di enti pubblici o privati, da persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
ARTICOLO 6
Il fondo di dotazione iniziale dell’ Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori complessiva misura di lire 900.000, versate come segue dai fondatori stessi:
ARTICOLO 7
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle presenti entrate:
– Versamenti effettuati dai soci fondatori
– Quota di ammissione a socio
– Contributo annuale dei soci
– Contributi del Coni, della Federazione, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere.
– Redditi derivanti dal suo patrimonio.
– Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.
ARTICOLO 9
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al
versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originati.
ARTICOLO 10
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
ARTICOLO 11
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non e mai rivalutabile per nessun motivo.
FONDATORI – SOCI – BENEMERITI – BENEFICIARI
ARTICOLO 12
Sono aderenti all’Associazione:
– Soci fondatori
– Soci ordinari
– Benemeriti dell’ Associazione
– Beneficiari dell’Associazione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
ARTICOLO 13
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 14
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 15
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
ARTICOLO 16
Sono beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.
ARTICOLO 17
Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’ impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e tenuto ad esplicitarne la motivazione di detto diniego.
ARTICOLO 20
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
ARTICOLO 21
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione e sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 22
Sono organi dell’associazione:
– L’assemblea degli aderenti all’Associazione
– Il Presidente del Consiglio Direttivo
– Il Vice presidente del Consiglio Direttivo
– Il tesoriere
– II Collegio dei revisori dei conti
ARTICOLO 23
L’assemblea e composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro un mese dall’inizio dell’esercizio successivo per l’approvazione del bilancio preventivo.
Essa inoltre:
– Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente,del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti,
– Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione,
– Delibera sulle modifiche al presente statuto,
– Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione,
– Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto,
– Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea e convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno 15 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno.
ARTICOLO 24
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, conferendo ad essi apposita delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi
l’assemblea nomina il proprio presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario, e se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell’assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.
Delle riunioni di assembla si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.
ARTICOLO 25
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri compreso il Presidente, il vicepresidente ed il tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario.
ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione sportiva dell’Associazione.
Si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due soci membri per discutere o deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva sociale, amministrativa e su quant’altro stabilito per statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice presidente, in mancanza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 27
Il presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Associazioni, Istituti pubblici e privati.
Cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consigliari, cura altresì la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci. Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice presidente.
ARTICOLO 28
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ARTICOLO 29
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e da due supplenti. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Partecipano di diritto alle adunanza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
ARTICOLO 30
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle dichiarazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E AVANZI DI GESTIONE
ARTICOLO 31
L’esercizio finanziario chiude al 31 ottobre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’ assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ARTICOLO 32
All’Associazione e vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 33
In caso di suo scioglimento per qualunque causa. l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 34
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 35
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme m materia di enti contenute nel libro I del codice civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del codice civile.
Inoltre si deve far riferimento per quanto di competenza alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana di Atletica Leggera.